Gestione Sicurezza Antincendio (GSA) nei condomini

Col decreto del 25 gennaio 2019 viene pubblicata la regola tecnica verticale degli edifici di civile abitazione, con la quale si introduce la gestione della sicurezza antincendio nei condomìni, con altezza antincendio uguale o maggiore a 12m.

Altezza antincendio

Iniziamo a capire cos’è l’altezza antincendio.

Si definisce altezza antincendio l‘altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Dove per piano esterno più basso si intende il piano accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

Il concetto scaturisce dal senso pratico di voler garantire ed allo stesso tempo agevolare i soccorsi, dall’esterno, verso l’interno, nei vari locali dell’edificio.

Quindi l’altezza antincendio è la distanza tra due punti, uno posto in corrispondenza del piano accessibile dai mezzi dei VVF e l’altro punto la soglia della finestra o del balcone più in alto dell’edificio.

Gestione sicurezza antincendio-GSA

Il decreto 25 gennaio 2019 introduce anche nei condomini il GSA, definito come “insieme delle misure di tipo organizzativo – gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza”.

Nel GSA vengono definiti i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti.

In particolare sulla base del livello di prestazione definito per l’edificio in esame, sono definiti le seguenti figure con i compiti e le misure da attuare:

  • Compiti del Responsabile dell’attività
  • Compiti degli Occupanti
  • Misure da attuare in caso d’incendio
  • Misure antincendio preventive 
  • Pianificazione dell’emergenza
  • Responsabile della Gestione della Sicurezza Antincendio
  • Coordinatore dell’emergenza
  • Centro di gestione dell’emergenza

Classificazione condomini

Il D.M. 25 gennaio 2019 si compone di un allegato he suddivide i condomini in quattro “categorie” per mezzo di Livelli di Prestazione (LP) e precisamente:

I L.P. sono così attribuiti:
– L.P. 0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m);
– L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
– L.P. 2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
– L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m).

Foto livelli prestazione Lo, L1, L2

Questa norma è a tutt’oggi molto trascurata dagli amministratori di condominio. Ad oggi tutti i condomini si sarebbero dovuti adeguare, come si evince nella tabella sottostante dove sono riportati i termini per ademoimento

Ci tengo a precisare che per un condominio di altezza antincendio maggiore di 12 m, non basta adeguarsi alle nuove disposizioni di cui all’art. 9-bis (predisposizione di una Gestione della Sicurezza Antincendio) per essere in “regola”, ma è sottinteso che tale edificio sia anche conforme a tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal D.M. 16 maggio 1987, n. 246.